Il Testo Unico delle Accise stabilisce che alcune imprese hanno diritto all’esclusione dall’accisa sull’energia elettrica, ossia quelle il cui impiego è rivolto alla produzione chimica, processi elettrolitici o metallurgici – Classificazione DJ27 codice Ateco – ; inoltre, imprese che impiegano energia elettrica nei processi elettrolitici mineralogici – Classificazione DJ26 codice Ateco.
Le seguenti imprese hanno diritto all’esenzione accisa per l’energia elettrica: quelle che producono elettricità e la impiegano nel trasporto ferroviario di merci o passeggeri e per le linee di trasporto urbano ed interurbano; opifici industriali con un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh; forniture diplomatiche o consolari e per le Forze Armate di qualsiasi Stato della Nato e organizzazioni internazionali riconosciute, ad es. l’Onu.
L’esenzione accisa si può ottenere sia per l’impiego di energia elettrica, sia per l’uso di prodotti energetici, ma per poterne beneficiare, il costo finale sulla realizzazione dei prodotti deve incidere per oltre il 50%
Per richiedere l’esenzione accisa per l’energia elettrica e prodotti energetici bisogna presentare una documentazione al proprio fornitore, in cui siano presenti i consumi in dettaglio, così da poter poi ottenere il rimborso per l’importo indebitamente pagato.
Prodotti energetici, cosa sono?
Con la Direttiva n. 2003/96/CE del 27/10/2003 compare la definizione di prodotti energetici che và a sostituire quella di “oli minerali”, in cui si fa rientrare una gamma di prodotti destinati all’utilizzo di carburanti per motori e combustibili per il riscaldamento.
I prodotti energetici sono elencati nell’art. 21, comma 1 del Testo Unico delle Accise, gravati da accisa quando utilizzati come carburante per trazione o come combustibili per il riscaldamento.
Se utilizzati per la produzione di energia elettrica alcuni prodotti energetici sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale.
L’aliquota varia in funzione dell’impiego di uno specifico prodotto.
Ad esempio, l’accisa ordinaria grava sul gasolio per 0,6174 euro al litro, ma questa aliquota si riduce se il gasolio viene impiegato per la produzione di forza motrice.
Come indicato nell’art. 52 comma 2 del Testo Unico delle Accise non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica impiegata nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici e metallurgici, nei processi mineralogici.
Al fine di ottenere l’esenzione dall’Agenzia delle Dogane è necessario presentare la denuncia di officina elettrica, ottenendo la relativa licenza.
Impiego di prodotti energetici: esenzione o aliquota ridotta?
I prodotti energetici, in base a come vengono utilizzati, comportano l’esenzione dell’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta.
Rientrano nell’esenzione i prodotti energetici che vengono utilizzati per:
- impiego diverso da carburante per motore o combustibile per riscaldamento;
- impiego come carburante per aereo, che non siano voli privati o didattici;
- impiego come carburante nella navigazione in acque marine comunitarie, compresa la pesca, ma esclusa la navigazione privata e trasporto merci in acque interne;
- impiego per prosciugamento dei terreni colpiti da alluvione;
- impiego per sollevamento delle acque per agevolare la coltivazione in terreni bonificati;
- impiego per produzione di magnesio dall’acqua di mare;
- impiego in altiforni per la realizzazione dei processi produttivi.
I prodotti energetici impiegati nei seguenti ambiti, invece, permettono una riduzione dell’aliquota sull’accisa:
- impiego per prove sperimentali e collaudo di motori dell’aviazione;
- impiego per la produzione di forza motrice con motori fissi;
- impiego di gas naturale per cantiere, motori fissi, coltivazioni di idrocarburi;
- impiego di energia elettrica negli impianti con obbligo di denuncia;
- impiego nei trasporti ferroviari per trasporto merci o passeggeri;
- impiego in lavori agricoli;
- impiego per azionamento dei veicoli da noleggio ed autoambulanze;
- impiego di gas liquefatto per azionamento di autobus adibiti al servizio pubblico.
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In alcuni casi ti aiutiamo ad ottenere il rimborso delle accise indebitamente pagate fino a 24 mesi.
Ci occupiamo della compilazione dei documenti relativi ai consumi, da inviare poi all’Agenzia delle Dogane.
Per te, invece, un report con i dettagli dei rimborsi, così da avere sempre tutto sotto controllo.
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