L’Unione europea nel 2020 ha adottato il pacchetto mobilità; un’importante riforma per il settore dei trasporti su strada al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli autotrasportatori, introdurre norme sul distacco autisti, aggiornare le disposizioni inerenti all’accesso al mercato del trasporto merci e fare in modo che l’applicazione delle norme sia più efficiente.
Per rendere totalmente efficace il pacchetto mobilità la Commissione europea ha adottato due regolamenti di esecuzione a favore delle imprese di trasporto, entrati in vigore a maggio 2022. Vediamo di cosa si tratta.

Pacchetto mobilità autotrasporto: gli obiettivi dei regolamenti di esecuzione

I regolamenti di esecuzione recentemente entrati in vigore sono l’Ue 2022/694 e l’Ue 2022/695; le norme in essi contenute cercano di fare chiarezza sull’applicazione delle disposizioni da parte dei diversi Stati membri.

I due regolamenti si pongono i seguenti obiettivi:

  • uniformare l’azione di controllo da parte delle autorità;
  • cercare di prevenire i comportamenti pericolosi dei conducenti alla guida;
  • garantire maggiore sicurezza e regolarità dei servizi;
  • stabilire un equilibrio tra le condizioni sociali e le condizioni di lavoro per i conducenti;
  • assicurare la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori;
  • contribuire alla sicurezza stradale.

Regolamento Ue 2022/694: i contenuti

Il Regolamento di esecuzione Ue 2022/694 modifica il Regolamento 2016/403. Sono aggiunte nuove sanzioni per quanto riguarda i comportamenti scorretti o pericolosi tenuti dai trasportatori; sono ridefiniti i livelli di gravità delle infrazioni, suddivise in gravi e molto gravi. Quelle maggiormente colpite sono:

  • tempi di guida e riposo (molto grave): mancato riposo compensativo, periodo di riposo superiore alle 45 ore a bordo, mancato sostegno del lavoratore per le spese d’alloggio, mancata organizzazione da parte dell’impresa per il rientro del conducente;
  • tachigrafo (molto grave): mancato utilizzo o scorretto utilizzo del simbolo nave traghetto/convoglio ferroviario, mancanza di informazioni sul foglio di registrazione, assenza dei simboli dei Paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato o attraversato la frontiera;
  • trasporto internazionale e cabotaggio (molto grave): trasporto non conforme alle disposizioni vigenti del Paese ospitante; nuovi trasporti di cabotaggio prima di quattro giorni dal termine dell’ultimo nello stesso Stato, l’impossibilità di dimostrare il precedente trasporto internazionale effettuato;
  • obbligazioni contrattuali (molto grave): infrazioni al Regolamento CE n. 593/2008;
  • normativa sul distacco autisti (grave e molto grave): infrazioni alla Direttiva Eu 2020/1057, nello specifico le infrazioni gravi sono la mancata completezza delle informazioni sulla dichiarazione di distacco e il mancato aggiornamento nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI; rappresentano, invece infrazioni molto gravi la mancata o falsificata trasmissione della dichiarazione per il Paese in cui il conducente è distaccato, l’impossibilità di presentarla, la mancata disposizione e trasmissione della dichiarazione.

Rispetto al 2016 è stabilita una nuova procedura per il calcolo del cumulo delle infrazioni, determinata sulla base del veicolo invece che sul conducente.

Requisito di onorabilità e infrazioni gravi

Pacchetto mobilità due nuovi regolamenti trasporto merci su strada

Il Regolamento 2022/694 definisce le nuove infrazioni gravi che possono comportare la perdita del requisito di onorabilità dell’autotrasportatore; riconferma che anche solo un’infrazione all’art. 6 del Regolamento CE n. 1071/2009 genera l’avvio della procedura per l’eventuale perdita. Il requisito di onorabilità è uno dei criteri necessari per l’esercizio della professione di autotrasportatore.
Per quanto riguarda le altre infrazioni è stabilito che i Paesi membri devono tenere conto di determinati fattori, quali:

  • gravità dell’infrazione (grave o molto grave);
  • durata;
  • numero dei veicoli adibiti al trasporto.

Per preservare la sicurezza stradale è stabilita una frequenza massima delle infrazioni gravi che dipende dalla quantità e dal numero medio di veicoli utilizzati durante l’anno.

Regolamento Ue 2022/695: i contenuti

Il Regolamento di esecuzione Ue 2022/695 è applicato sulla base della Direttiva 2006/22/CE; riguarda la formula comune utile per il calcolo del fattore di rischio delle imprese di trasporto. Prima dell’applicazione del regolamento il fattore di rischio era calcolato in maniera diversificata tra i vari Stati membri.
L’armonizzazione consente che gli autotrasportatori e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni da parte dell’Unione europea.

Fattore di rischio imprese di trasporto: quali infrazioni sono considerate

Le infrazioni che incidono sul fattore di rischio delle imprese di autotrasporto e sui conducenti sono:

  • disposizioni inerenti ai tempi di guida e riposo dei conducenti e il corretto utilizzo del tachigrafo digitale;
  • disposizioni nazionali riguardanti l’orario di lavoro dei lavoratori;
  • disposizioni sui pesi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali utilizzati per il trasporto internazionale;
  • idoneità dei mezzi al trasporto su strada;
  • autorizzazione al mercato del trasporto merci o persone su strada;
  • sicurezza inerente al trasporto merci pericolose;
  • installazione e utilizzo di limitatori di velocità per specifiche categorie di veicoli;
  • rispetto delle condizioni per il trasporto di animali;
  • accesso alla professione.

Il calcolo della formula per il fattore di rischio considera anche il numero delle infrazioni commesse, la frequenza e la gravità; ciò rapportato alla dimensione dell’impresa, al numero di mezzi utilizzati per il trasporto e all’utilizzo del tachigrafo intelligente installato su tutti i mezzi.

Trasporto internazionale: come funziona il rating di rischio

ll rating di rischio è attribuito all’impresa di trasporto internazionale dagli Stati membri, i quali si avvalgono di un sistema di scambio di informazioni (ERRU) che consente di applicare una penalizzazione a prescindere dal Paese in cui è commessa l’infrazione.

Gli operatori del trasporto sono classificati in una delle seguenti fasce di rischio:

  • fascia grigia: non è mai stato effettuato un controllo;
  • fascia verde: rischio basso;
  • fascia gialla: rischio medio;
  • fascia rossa: rischio elevato.

Ai fini del calcolo si tiene conto del numero di controlli effettuati sia ai veicoli su strada sia all’interno dell’impresa.

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